diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 907 del 22/03/1968 (Rv. 332244 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE E LORO RIPARTIZIONE - RISCALDAMENTO (TERMOSIFONE)- IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CENTRALE- POSSIBILITA PER IL SINGOLO CONDOMINO DI SOTTRARSI ALLE SPESE PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO - ESCLUSIONE - LIMITI - SPESE DI CONSERVAZIONE - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO.*
Stato
decisa il 1968-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332244-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE E LORO RIPARTIZIONE - RISCALDAMENTO (TERMOSIFONE)- IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CENTRALE- POSSIBILITA PER IL SINGOLO CONDOMINO DI SOTTRARSI ALLE SPESE PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO - ESCLUSIONE - LIMITI - SPESE DI CONSERVAZIONE - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO.*

Nei condominii forniti di impianto di riscaldamento centrale, il singolo condomino non puo sottrarsi di sua iniziativa alle spese per la prestazione del servizio di riscaldamento, rinunziando unilateralmente al servizio stesso. Il principio e valido sia per le spese di conservazione che per quelle di Esercizio, salvo che l'esclusione del riscaldamento in taluni locali si risolva correlativamente in un'effettiva proporzionale riduzione delle spese generali di Esercizio, rigorosamente dimostrata.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)