Sez. 2, Sentenza n. 6269 del 30/11/1984 (Rv. 437900 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - SU PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IMPIANTI DI USO COMUNE - IMPIANTO CENTRALE DI RISCALDAMENTO - DISTACCO DELLE DIRAMAZIONI RELATIVE AD UNO O PIÙ APPARTAMENTI - DIVIETO - LIMITI - CONDIZIONI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - SU PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IMPIANTI DI USO COMUNE - IMPIANTO CENTRALE DI RISCALDAMENTO - DISTACCO DELLE DIRAMAZIONI RELATIVE AD UNO O PIÙ APPARTAMENTI - DIVIETO - LIMITI - CONDIZIONI.*
L'impianto centrale di riscaldamento è normalmente progettato, dimensionato e costruito in funzione dei complessivi volumi interni dell'edificio cui deve assicurare un equilibrio termico di base, prevenendo e distribuendo le dispersioni di calore attraverso i solai e conferendo un apporto calorico alle parti comuni dello immobile. Conseguentemente, il distacco delle diramazioni relative a uno o più appartamenti dall'impianto centrale deve ritenersi vietato in quanto incide negativamente sulla destinazione obiettiva della cosa comune determinando uno squilibrio termico che può essere eliminato solo con un aggravio delle spese di Esercizio e conservazione per i condomini che continuano a servirsi dello impianto centralizzato. Il distacco è, invece, consentito quando è autorizzato da una norma del regolamento contrattuale di condominio o dalla unanimità dei partecipanti alla comunione, ovvero anche quando, da parte dei condomini interessati al distacco, venga fornita la prova che da questo non possa derivare alcuno dei suddetti inconvenienti. (V 243/81, mass n 410653; (Conf 1001/77, mass n 484626; (Conf 907/68, mass n 332244).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1120
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)