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Sez. U, Sentenza n. 565 del 20/02/1969 (Rv. 338750 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - CENTRALE - ESTIMAZIONE COMPLESSA - QUESTIONI DI DIRITTO RISOLVENTISI IN GIUDIZIO DI VALORE - RICORSO ALLA COMMISSIONE CENTRALE - AMMISSIBILITA - SINDACABILITA DELL'ERRONEA MOTIVAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1969-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338750-01

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - CENTRALE - ESTIMAZIONE COMPLESSA - QUESTIONI DI DIRITTO RISOLVENTISI IN GIUDIZIO DI VALORE - RICORSO ALLA COMMISSIONE CENTRALE - AMMISSIBILITA - SINDACABILITA DELL'ERRONEA MOTIVAZIONE - CONDIZIONI.*

Danno luogo a controversie riguardanti l'applicazione della legge (o di estimazione complessa), per le quali e ammesso il ricorso alla commissione centrale delle imposte, le questioni di diritto che si risolvono in un giudizio di valore (vizi del processo di accertamento, appartenenza o meno del reddito ad una categoria sottratta al potere d'imposizione, scelta della prescrizione applicabile, individuazione normativa di una decadenza, interpretazione di leggi, regolamenti, pronunce, Atti e negozi giuridici concernenti, per la loro sussistenza, natura e portata, l'imposta presa in considerazione ed altre simili), sole o connesse con le questioni di fatto che costituiscono i presupposti strumentali indispensabili per l'applicazione della legge. L'indole giuridica dell'indagine puo peraltro derivare oltre che dal contenuto oggettivo delle questioni proposte alla commissione centrale, anche dall'esigenza da parte di quest'ultima di controllare la motivazione della denunciata pronunzia, onde evitare che, a causa di errori logici e giuridici, la legge sia stata violata o falsamente applicata, sempre che tale controllo si risolva, sia pure mediante una valutazione dei fatti diversa da quella che si ritenga viziata, nel ripristino del diritto, cioe in definitiva in un giudizio rivolto alla retta applicazione della legge. (nella specie e stata ritenuta questione di estimazione complessa, (ai sensi dell'art.48 del T. U. 24 agosto 1877 n.4021 sull'imposta di R. m.), quella diretta a censurare la illogicita della decisione della commissione provinciale, la quale aveva ritenuto sufficiente per l'imposizione -in ipotesi di acquisto di un terreno seguito, a distanza di anni, dalla vendita dello stesso a prezzo molto piu elevato - la sussistenza certa di un intento speculativo al momento della vendita e soltanto supposta al momento del precedente acquisto, dopo avere accertato che il fine dell'acquisto medesimo era stato quello dello sfruttamento agricolo). (V. 1621-65).*

Riferimenti normativi: Legge 24/08/1877 num. 4021 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)