Sez. 1, Sentenza n. 11783 del 11/12/1990 (Rv. 470104 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE - CONCORDATO PREVENTIVO - COSIDDETTO BONUS CONCORDATARIO - ESCLUSIONE DALLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE - ART. 55 D.P.R. 22 DICEMBRE 1986 N. 917 - APPLICABILITÀ AI GIUDIZI IN CORSO.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE - CONCORDATO PREVENTIVO - COSIDDETTO BONUS CONCORDATARIO - ESCLUSIONE DALLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE - ART. 55 D.P.R. 22 DICEMBRE 1986 N. 917 - APPLICABILITÀ AI GIUDIZI IN CORSO.*
Nel giudizio che abbia ad oggetto l'assoggettabilità, con riguardo al concordato preventivo, del cosiddetto bonus concordatario alla imposta sui redditi, la disposizione contenuta nel quarto comma dello art. 55 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U. Sulle imposte sui redditi) - secondo cui non si considera sopravvenienza attiva la riduzione dei debiti dell'impresa in Sede di concordato fallimentare o preventivo - trova applicazione anche in Sede di legittimità, quale jus superveniens, non ostandovi una diversa specifica disciplina del regime intertemporale.*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge Falliment. art. 181, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 181, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)