Sez. 1, Sentenza n. 7800 del 18/07/1995 (Rv. 493322 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE | Concordato preventivo - Cosiddetto "bonus concordatario" - Sopravvenienza attiva - Esclusione ex art. 55 d.P.R. n. 917 del 1986 - Natura interpretativa di detta norma - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE
Non si considera sopravvenienza attiva ai fini tributari, anche nella disciplina precedente all'art. 55, comma quarto, del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, che espressamente lo prevede, il cosiddetto "bonus" da concordato, e cioè la parte dei crediti che esulano dalla proposta di pagamento (nella specie, trattavasi di concordato fallimentare con garanzia), atteso che l'effetto estintivo di tali crediti è istituzionalmente correlato con il concordato e che la norma suddetta, la quale ha carattere interpretativo, è applicabile alle situazioni tributarie non definite, ancorché attinenti a concordati eseguiti anteriormente al 31 dicembre 1987, in virtù dell'art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988 n. 42.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 55, DPR 04/02/1988 num. 36 art. 36, Legge Falliment. art. 124, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 124, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)