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Sez. 3, Sentenza n. 434 del 27/02/1964 (Rv. 300535 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - DI OBBLIGHI DI FARE O DI NON FARE - MODALITA - ESECUZIONE SPONTANEA - CONTROVERSIA SULLA CONFORMITA DI TALE ESECUZIONE AL TITOLO ESECUTIVO - NATURA - DECISIONE RELATIVA - NATURA DI SENTENZA - APPELLABILITA - PRONUNCIA IN FORMA DI ORDINANZA - IRRILEVANZA*
Stato
decisa il 1964-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/300535-01

ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - DI OBBLIGHI DI FARE O DI NON FARE - MODALITA - ESECUZIONE SPONTANEA - CONTROVERSIA SULLA CONFORMITA DI TALE ESECUZIONE AL TITOLO ESECUTIVO - NATURA - DECISIONE RELATIVA - NATURA DI SENTENZA - APPELLABILITA - PRONUNCIA IN FORMA DI ORDINANZA - IRRILEVANZA*

Ove nel corso della esecuzione di obblighi di fare sorgano contrasti sulle modalita nelle quali la esecuzione deve aver luogo, ma rivolti ad accertare se, avendo la parte eseguito spontaneamente la propria obbligazione di fare, l'adempimento sia conforme o meno al comando espresso nel titolo esecutivo, la controversia da luogo, in tal caso, ad un vero e proprio giudizio di cognizione e la relativa pronunzia, ancorche emessa sotto Forma di ordinanza, ha carattere e contenuto di sentenza ed e, come tale, appellabile. (V. 1024/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 613 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)