Sez. 2, Sentenza n. 4656 del 17/12/1976 (Rv. 383404 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - ORDINANZE DETERMINATIVE DEL PRETORE - ADEMPIMENTO SPONTANEO DEL PRECETTO - CONTROVERSIA - ORDINANZA DEL PRETORE - CONTENUTO E NATURA DI SENTENZA - VIZI COMPORTANTI NULLITA - MANCANZA DI IMPUGNAZIONE - CONSEGUENZE - GIUDICATO INTERNO - RILEVABILITA IN CASSAZIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - ORDINANZE DETERMINATIVE DEL PRETORE - ADEMPIMENTO SPONTANEO DEL PRECETTO - CONTROVERSIA - ORDINANZA DEL PRETORE - CONTENUTO E NATURA DI SENTENZA - VIZI COMPORTANTI NULLITA - MANCANZA DI IMPUGNAZIONE - CONSEGUENZE - GIUDICATO INTERNO - RILEVABILITA IN CASSAZIONE.*
In tema di esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare, l'ordinanza con la quale il pretore, anziche determinare le modalita dell'esecuzione (art 612 secondo comma cod proc civ), risolva il contrasto insorto fra le parti sulla ricorrenza o meno di un adempimento spontaneo del precetto contenuto nel titolo esecutivo, ha contenuto e natura di sentenza, ove ne sussistano i requisiti formali indispensabili, e, pertanto, ancorche affetta da vizi comportanti nullita (quale la Mancanza di motivazione), acquista autorita di cosa giudicata, in difetto di impugnazione. In tale ipotesi, la successiva pronuncia con la quale lo stesso pretore revochi quel provvedimento, erroneamente ritenendolo un'ordinanza, e viziata da violazione di giudicato interno, rilevabile d'ufficio anche dalla Corte di Cassazione, cui spetta, a detto fine, il potere di interpretare e qualificare il provvedimento medesimo. (V 4057/75, mass n 378359; (V 674/68, mass n 331851; (V 1265/67, mass n 327791; (V 434/64, mass n 300535).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)