Sez. 5, Sentenza n. 146 del 23/01/1985 Cc. (dep. 11/02/1985) Rv. 167850 - 01
AZIONE PENALE - QUESTIONI PREGIUDIZIALI (PREGIUDIZIALITÀ) - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - BANCAROTTA - RIGETTO DELL'ISTANZA DI SOSPENSIONE - IMPUGNABILITÀ DEL PROVVEDIMENTO - RAGIONE.*
AZIONE PENALE - QUESTIONI PREGIUDIZIALI (PREGIUDIZIALITÀ) - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - BANCAROTTA - RIGETTO DELL'ISTANZA DI SOSPENSIONE - IMPUGNABILITÀ DEL PROVVEDIMENTO - RAGIONE.*
Nella ipotesi di bancarotta fraudolenta, con emissione di provvedimento di cattura, l'istanza di sospensione del procedimento (avanzata con riferimento alla pendenza, avanti il giudice civile, di un giudizio di opposizione alla dichiarazione di insolvenza) è impugnabile in quanto implica il diniego di scarcerazione per insufficienza di indizi. (Conf mass n 163823; (Conf mass n 162168 ed ivi citate; (Conf mass n 161291).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 19 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)