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Sez. 2, Sentenza n. 2155 del 25/05/1977 (Rv. 385882 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - OPPONIBILITA AL TERZO - TRASCRIZIONE DEL TITOLO COSTITUTIVO - SUFFICIENZA - TRASFERIMENTO DEI FONDI - CESSIONE DELLE SERVITU - SPECIFICA MENZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385882-01

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - OPPONIBILITA AL TERZO - TRASCRIZIONE DEL TITOLO COSTITUTIVO - SUFFICIENZA - TRASFERIMENTO DEI FONDI - CESSIONE DELLE SERVITU - SPECIFICA MENZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Il trasferimento dei fondi comporta anche quello delle relative servitu, attive e passive, relative agli stessi, senza che sia necessaria una specifica menzione della loro cessione, quando risulti regolarmente trascritto il titolo in forza del quale esse furono costituite. (Conf 499/70, mass n 345517).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2643 com. 4, Cod. Civ. art. 2644

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)