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Sez. 2, Sentenza n. 499 del 02/03/1970 (Rv. 345517 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - IN GENERE - NOZIONE- ACCESSORIETA RISPETTO ALLA PROPRIETA DEL FONDO DOMINANTE - CONSEGUENZE AI FINI DEL TRASFERIMENTO.*
Stato
decisa il 1970-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345517-01

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - IN GENERE - NOZIONE- ACCESSORIETA RISPETTO ALLA PROPRIETA DEL FONDO DOMINANTE - CONSEGUENZE AI FINI DEL TRASFERIMENTO.*

Le servitu costituite a favore del fondo dominante ineriscono alla cosa, rappresentano, cioe, un diritto accessorio del diritto dominica le sul fondo medesimo, perche divengono una qualita inseparabile del fondo stesso sicche, da una parte, la servitu non si aliena se non congiuntamente al fondo dominante (inseparabilita o inscindibilita della servitu dal fondo, o cosiddetta inalienabilita della servitu per se stessa), e, per converso, la servitu, come diritto accessorio, si trasferisce, in Mancanza di una espressa e contraria volonta contrattuale, necessariamente col trasferimento del fondo dominante - senza che occorra ne un atto giuridico ad hoc, ne una specifica clausola contenuta nell'atto di trasferimento del fondo - e perfino nel caso che l'acquirente ne ignori l'esistenza. (Conf 627 67 massima n 326621).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)