Sez. U, Sentenza n. 2579 del 25/03/1988 (Rv. 458314 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - IN GENERE - RACCOLTA DEL RISPARMIO E ATTIVITÀ CREDITIZIA ESERCITATE DA UN IMPRENDITORE - ASSOGGETTABILITÀ AI POTERI DI CONTROLLO E REPRESSIONI DELL'AMMINISTRAZIONE - FUNZIONE - EFFETTI - POSIZIONI DI DETTO IMPRENDITORE - CONSISTENZA D'INTERESSI LEGITTIMI - CONSEGUENZE - ANNULLAMENTO DEGLI ATTI DI ESERCIZIO DEI PREDETTI POTERI DA PARTE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - PROPONIBILITÀ DI AZIONE RISARCITORIA - ESCLUSIONE.*
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - IN GENERE - RACCOLTA DEL RISPARMIO E ATTIVITÀ CREDITIZIA ESERCITATE DA UN IMPRENDITORE - ASSOGGETTABILITÀ AI POTERI DI CONTROLLO E REPRESSIONI DELL'AMMINISTRAZIONE - FUNZIONE - EFFETTI - POSIZIONI DI DETTO IMPRENDITORE - CONSISTENZA D'INTERESSI LEGITTIMI - CONSEGUENZE - ANNULLAMENTO DEGLI ATTI DI ESERCIZIO DEI PREDETTI POTERI DA PARTE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - PROPONIBILITÀ DI AZIONE RISARCITORIA - ESCLUSIONE.*
L'imprenditore che eserciti la raccolta del risparmio e l'attività creditizia, sotto qualsiasi Forma o denominazione (ivi inclusa quindi la società cooperativa, che operi nel rapporto con i soci, quando la qualità di socio possa essere assunta senza discriminazioni e comunque da un'estesa cerchia di persone), è soggetto, anche se non abbia ottenuto la prescritta autorizzazione preventiva, ai poteri pubblicistici di controllo e repressione conferiti all'amministrazione dalla cosiddetta legge bancaria (R.d.l. 12 marzo 1936 n. 375 e successive modificazioni, fino a quelle di cui al d.P.R. 31 marzo 1975 n. 138), compreso il potere di adottare provvedimenti (tramite la banca d'Italia) per impedire l'abusiva circolazione di assegni, nonché il potere di disporre, a titolo di sanzione per gravi violazioni, la liquidazione contemplata dall'art. 67 della citata legge (che è rivolta ad escludere l'impresa dai soggetti abilitati all'indicata attività, salva restando la sua sopravvivenza per eventuali attività di natura diversa). Ne deriva che le posizioni di detto imprenditore, a fronte degli Atti di Esercizio di quei poteri, hanno fin dall'origine consistenza di interessi legittimi, protetti solo occasionalmente, nei limiti in cui coincidano con l'interesse pubblico generale, con l'ulteriore conseguenza che, nonostante l'annullamento da parte del giudice amministrativo degli Atti stessi, deve negarsi la facoltà di esperire Azione risarcitoria davanti al giudice ordinario, stante la configurabilità di un diritto al ristoro del danno solo in presenza di una lesione di diritti soggettivi. (V 6178/85, mass n 443307; (V 1700/79, mass n 398050).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Regio Decr. Legge 12/03/1936 num. 375 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. Legge 12/03/1936 num. 375 art. 2 CORTE COST., Regio Decr. Legge 12/03/1936 num. 375 art. 67, Legge 07/03/1938 num. 141 CORTE COST., DPR 31/03/1975 num. 138
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)