Sez. U, Sentenza n. 6178 del 09/12/1985 (Rv. 443307 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - IN GENERE - RISPARMIO - IN GENERE - IMPRESA DI RACCOLTA DEL RISPARMIO PER IL FINANZIAMENTO DI PROPRIE ATTIVITÀ ECONOMICHE - NATURA - AZIENDA DI CREDITO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - IN GENERE - RISPARMIO - IN GENERE - IMPRESA DI RACCOLTA DEL RISPARMIO PER IL FINANZIAMENTO DI PROPRIE ATTIVITÀ ECONOMICHE - NATURA - AZIENDA DI CREDITO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Nei confronti di un'impresa che eserciti la raccolta del risparmio, per finanziare proprie attività economiche, deve essere negata la qualità di azienda di credito, secondo la disciplina della legge bancaria di cui al R.d.l. 12 marzo 1936 n. 375 e successive modificazioni, poiché la suddetta qualità, anche a prescindere dal conseguimento dell'autorizzazione della banca d'Italia ai sensi dell'art. 28 della citata legge, postula indefettibilmente sia l'attività di raccolta del risparmio, sia quella di Esercizio del credito, mediante l'impiego dei capitali raccolti nelle tipiche operazioni bancarie.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 12/03/1936 num. 375 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)