Sez. L, Sentenza n. 11542 del 10/09/2001 (Rv. 549215 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Cooperative di lavoro e organismi di fatto di natura analoga - Trattamento contributivo agevolato ex d.P.R. n. 602 del 1970 - Appartenenza a compagnia portuale - Esclusione dai benefici - Appartenente a compagnia portuale socio - lavoratore di altra cooperativa - Benefici - Spettanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
Il trattamento contributivo agevolato di cui al d.P.R. n. 602 del 1970 è riconosciuto ai lavoratori soci di società cooperativa di lavoro che svolgano le attività lavorative indicate nell'elenco allegato al decreto; l'esclusione dal beneficio, prevista dall'allegato 1 al citato decreto per gli appartenenti alle compagnie e gruppi portuali riconosciuti dall'autorità marittima che esercitino attività di facchinaggio, non ha carattere personale, con la conseguenza che può godere dei suddetti benefici l'appartenente ad una compagnia portuale che lavori, espletando una delle attività di cui all'allegato, in altra cooperativa fuori dalle compagnie portuali.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 602 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)