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Sez. L, Sentenza n. 1879 del 04/03/1997 (Rv. 502756 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Cooperative di lavoro e organismi di fatto di natura analoga - Trattamento contributivo agevolato ex d.P.R. n. 602 del 1970 - Requisito dell'effettivo svolgimento da parte dei soci di attività corrispondente a quella svolta dalla società - Applicabilità anche alle società cooperative ex art. 23 d.lg.C.P.S. n. 1577 del 1947 - Onere della prova - Incidenza sulla società interessata - Dichiarazione del presidente ex art. 3 d.P.R. n. 602 del 1970 - Efficacia probatoria - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502756-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

Ai fini dell'applicabilità del trattamento contributivo agevolato previsto dal d.P.R. 30 aprile 1970 n. 602 per i soci lavoratori di cooperative di lavoro e per i lavoratori soci di analoghi organismi di fatto, il requisito dell'effettivo svolgimento da parte dei soci lavoratori di attività lavorativa corrispondente a quella svolta dalla società deve concretamente sussistere anche per le società cooperative formalmente costituite, anche se il d.P.R. n. 602 del 1970 lo menziona espressamente, all'art. 2, lett. e), solo in relazione ai soci degli organismi di fatto, poiché per le società cooperative provvede l'art. 23, primo comma, del d.lg.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, nel testo di cui all'art. 2 della legge 17 febbraio 1971 n. 127, secondo cui "i soci delle cooperative di lavoro devono essere lavoratori ed esercitare l'arte o il mestiere corrispondenti alla specialità delle cooperative di cui fanno parte o affini" (salva l'ammissione a soci di elementi tecnici o amministrativi nel numero strettamente necessario e in misura non superiore al 12 per cento di quello complessivo dei soci, giusta il terzo comma). E l'onere di provare, in caso di contestazione, la sussistenza del requisito in questione grava sulla società cooperativa che intenda avvalersi dell'agevolazione contributiva, in base ai principi in materia di onere della prova, mentre, in difetto di previsioni in tal senso, non può attribuirsi efficacia probatoria alla dichiarazione a firma del presidente della cooperativa, che a norma dell'art. 3, secondo comma, n. 3, del d.P.R. n. 602 del 197O deve essere allegata alla richiesta di ammissione ai benefici in questione.

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 14/12/1947 num. 1577 art. 23 CORTE COST., Legge 17/02/1971 num. 127 art. 2, DPR 30/04/1970 num. 602 art. 1 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 602 art. 2, DPR 30/04/1970 num. 602 art. 3, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)