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Sez. 3, Sentenza n. 3214 del 10/11/1971 (Rv. 354632 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DECISIONE DEL RICORSO - MEMORIE E NOTE DI PARTE - FINALITA - SPECIFICAZIONE DI MOTIVI GENERICAMENTE PROPOSTI - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-11-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354632-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DECISIONE DEL RICORSO - MEMORIE E NOTE DI PARTE - FINALITA - SPECIFICAZIONE DI MOTIVI GENERICAMENTE PROPOSTI - PRECLUSIONE.*

Le memorie di cui all'art 378 cod proc civ sono destinate unicamente all'illustrazione delle censure gia debitamente proposte nel ricorso e non possono essere utilizzate per dare ai motivi quella specificita che procura originariamente difetto. (V 2454'69, mass n 341967; 2762'66, mass n 325263).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)