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Sez. 1, Sentenza n. 2454 del 04/07/1969 (Rv. 341967 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO - SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI - NOZIONE - MOTIVI GENERICI - SPECIFICAZIONE NELLA MEMORIA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1969-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341967-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO - SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI - NOZIONE - MOTIVI GENERICI - SPECIFICAZIONE NELLA MEMORIA - INAMMISSIBILITA.*

Il motivo di ricorso per Cassazione, per essere ammissibile, non deve limitarsi a denunciare che la sentenza impugnata e viziata da errori di diritto, ma deve contenere la specificazione della censura, in modo da consentire l'identificazione delle ragioni per le quali si chiede la Cassazione in relazione alle questioni agitate nel giudizio di merito, e cioe l'enunciazione del principio di diritto di cui si chiede l'affermazione per ricavarne la volonta concreta di legge applicabile al caso di specie. Tale specificazione non puo essere effettuata nella memoria difensiva, la quale e destinata alla illustrazione ed al chiarimento dei motivi espressi nel ricorso, e non gia alla enunciazione ed all'integrazione di censure che non siano state neppure adombrate nel ricorso stesso. (V.610-69, massima n.338833 93-69, massima n.337955 2935-68, massima n.330617 2747-67, massima n.330278 ed altre ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)