Sez. 1, Sentenza n. 13159 del 10/09/2002 (Rv. 557341 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Debiti del fallito - Pagamenti del terzo - Differenze con l'ipotesi di versamento di somme sul conto corrente del fallito da parte del terzo - Conseguenze.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
In tema di fallimento, il principio secondo il quale l'atto del terzo che paghi, nel periodo sospetto, il debito dell'imprenditore insolvente ha rilevanza, ai fini dell'azione revocatoria, soltanto se esso incide effettivamente sul patrimonio del fallito, depauperandolo in violazione delle regole della "par condicio" (e ciò tanto se il terzo abbia eseguito il pagamento con denaro del fallito, quanto se, dopo aver pagato, si sia rivalso verso il fallito stesso prima della dichiarazione di fallimento) non trova applicazione nella (diversa) ipotesi di versamenti effettuati dal terzo sul conto corrente del debitore, inserendosi, in tal caso, nell'operazione il diaframma del rapporto di conto corrente, nel quale il versamento del terzo è attratto, venendo, per effetto di quello, a costituire una variazione quantitativa del conto (e, cioè, una posta attiva del correntista nella cui titolarità confluisce l'importo accreditato), con la conseguenza che, in tal caso, le rimesse del terzo sono "tout court" equiparabili, ai fini dell'azione revocatoria, alle rimesse ed ai versamenti del correntista.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1823, Cod. Civ. art. 1180 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)