Sez. 1, Sentenza n. 11520 del 16/11/1998 (Rv. 520713 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Pagamento di debiti del fallito, da parte del terzo - Differenza rispetto all'ipotesi di versamento di somme da parte del terzo sul conto corrente del fallito - Conseguenze - Disciplina applicabile.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
In tema di azione revocatoria fallimentare, mentre il pagamento di un debito del fallito da parte del terzo è passibile di revoca ex art. 67 legge fall. solo se compiuto con denaro dell'imprenditore poi fallito (ovvero a seguito di esercizio della rivalsa da parte del terzo prima della dichiarazione di fallimento), nella (diversa) ipotesi in cui il terzo abbia compiuto un versamento sul c/c dell'imprenditore quest'ultimo acquista la titolarità della rimessa, con conseguente assoggettabilità dei versamenti alla regola per la quale la revocabilità è condizionata alla funzione solutoria e non meramente ripristinatoria della provvista nei confronti della banca.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1823, Cod. Civ. art. 1180 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)