Sez. 2, Sentenza n. 610 del 29/03/1967 Ud. (dep. 19/09/1967) Rv. 105448 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO PSICOLOGICO: DOLO - CONSAPEVOLEZZA DELLA PROVENIENZA DELITTUOSA DELLE COSE RICEVUTE - ELEMENTI DI PROVA.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO PSICOLOGICO: DOLO - CONSAPEVOLEZZA DELLA PROVENIENZA DELITTUOSA DELLE COSE RICEVUTE - ELEMENTI DI PROVA.*
Per la sussistenza del delitto di ricettazione non e necessario che il soggetto attivo abbia completa cognizione delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato principale, essendo sufficiente la consapevolezza di acquistare, ricevere od occultare cose provenienti da reato. Tale consapevolezza puo desumersi da qualsiasi elemento, sia pure indiretto, ed anche dagli elementi indicati nell'art 712 cod pen, quando essi siano cosi gravi e univoci da generare, in qualsiasi persona di media levatura intellettuale e secondo la piu comune esperienza, la certezza che non possa trattarsi di cose legittimamente possedute da colui che le offre. (Conf 104377, anno 1967; 100332, 103102, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 712 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)