Sez. 1, Sentenza n. 3893 del 23/05/1988 Ud. (dep. 17/03/1989) Rv. 180794 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTO - RICETTAZIONE - IN GENERE - NOZIONE - CONOSCENZA DELLA PROVENIENZA DELITTUOSA DELLA MERCE - DESUMIBILITÀ.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTO - RICETTAZIONE - IN GENERE - NOZIONE - CONOSCENZA DELLA PROVENIENZA DELITTUOSA DELLA MERCE - DESUMIBILITÀ.*
In tema di ricettazione, la conoscenza della provenienza delittuosa delle cose non è necessario che si estenda alla precisa e completa consapevolezza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, essendo sufficiente la certezza di acquistare cose provenienti da delitto. Tale conoscenza, può essere desunta anche da prove indirette, pur se corrispondenti agli elementi indicati in tema di incauto acquisto, così gravi ed univoche da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale e secondo la comune esperienza la certezza che non possa trattarsi di cose legittimamente possedute da colui che le offre. (V mass n 104377; (V mass n 105448; (V mass n 111651; (V mass n 149236; (V mass n 164016).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)