Sez. 2, Sentenza n. 11130 del 13/10/1981 Ud. (dep. 16/12/1981) Rv. 151334 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - SOSTITUZIONE DELLA RECLUSIONE ALLA MULTA - VIOLAZIONE DEL DIVIETO DELLA REFORMATIO IN PEIUS.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - SOSTITUZIONE DELLA RECLUSIONE ALLA MULTA - VIOLAZIONE DEL DIVIETO DELLA REFORMATIO IN PEIUS.*
Il giudice d'appello, in Mancanza di impugnazione del pubblico ministero, non può sostituire la reclusione alla multa, pur nell'ambito del criterio del ragguaglio, poiché in tal modo viola il principio della reformatio in peius. (sulla possibilità di sostituzione della multa alla reclusione V. Mass. Nn. 138465/78, 138428/78).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 135 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)