Sez. 6, Sentenza n. 3796 del 09/01/1978 Ud. (dep. 04/04/1978) Rv. 138465 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - DIMINUZIONE DELLA PENA DETENTIVA ED AUMENTO DI QUELLA PECUNIARIA - VIOLAZIONE DEL DIVIETO - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - DIMINUZIONE DELLA PENA DETENTIVA ED AUMENTO DI QUELLA PECUNIARIA - VIOLAZIONE DEL DIVIETO - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Non si ha violazione del divieto di reformatio in peius quando l'aumento della pena pecuniaria inflitta dal giudice di appello contemporaneamente alla riduzione della pena detentiva non superi, in base al ragguaglio stabilito dall'art 139 cod penale, il quantum della pena detentiva inflitta originariamente. (nella specie il giudice di primo grado aveva condannato l'imputato a sei mesi di reclusione e a lire diciottomila di multa, mentre il giudice di appello, aumentando la pena pecuniaria a lire trentamila di multa, aveva ridotto quella detentiva ad un mese e mezzo di reclusione).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)