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Sez. 1, Sentenza n. 3895 del 06/12/1969 (Rv. 344296 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA - REVOCA DEL MANDATO CONFERITO AL PROCURATORE COSTITUITO - EFFETTI - RAPPORTI TRA PARTE E PROCURATORE - RAPPORTI CON IL GIUDICE E L'ALTRA PARTE - DIFFERENZE - COMUNICAZIONE DELLA REVOCA AL GIUDICE E ALL'ALTRA PARTE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1969-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344296-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA - REVOCA DEL MANDATO CONFERITO AL PROCURATORE COSTITUITO - EFFETTI - RAPPORTI TRA PARTE E PROCURATORE - RAPPORTI CON IL GIUDICE E L'ALTRA PARTE - DIFFERENZE - COMUNICAZIONE DELLA REVOCA AL GIUDICE E ALL'ALTRA PARTE - IRRILEVANZA.*

La revoca del mandato conferito al procuratore costituito in giudizio ha effetto immediato solo nei rapporti tra la parte e il professionista, mentre resta inefficace, sia nei confronti del giudice, sia nei confronti dell'altra parte, fino a quando non sia avvenuta l'effettiva sostituzione del procuratore. Tale principio trova applicazione anche nel caso in cui la revoca sia stata portata a conoscenza del giudice e dell'altra parte.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)