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Sez. 2, Sentenza n. 3326 del 29/05/1982 (Rv. 421295 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA - MANCATA SOSTITUZIONE DEL DIFENSORE - CONSEGUENZE - DISCIPLINA EX ART. 294 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421295-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA - MANCATA SOSTITUZIONE DEL DIFENSORE - CONSEGUENZE - DISCIPLINA EX ART. 294 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Ai sensi dell'art. 85 cod. proc. civ., la revoca della procura al difensore o la sua rinunzia al mandato non hanno effetti nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore medesimo, il quale ha il dovere di svolgere con diligenza il mandato professionale sino al momento della sua sostituzione con altro procuratore, con la conseguenza che sue eventuali negligenze o dimenticanze (nella specie: errata comunicazione alla parte della data dell'udienza di precisazione delle conclusioni) si verificano e consumano nell'ambito del rapporto professionale con il cliente, senza riverberarsi sulla regolarità del processo, né imporre al giudice l'Obbligo di restituire in termini la parte costituita in giudizio e decaduta da un'attività istruttoria, non essendo applicabili per analogia, data la profonda differenza di situazioni, le norme dettate dall'art. 294 cod. proc. civ. per il contumace che si costituisca tardivamente per causa a lui non imputabile. (V 2452/80, mass n 406173; (V 2543/77, mass n 386260; (V 3895/69, mass n 344296; (V 2260/69, mass n 341635).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 294 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)