Sez. 5, Ordinanza n. 35570 del 20/12/2023 (Rv. 669871 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO | Computo dei termini processuali mensili o annuali - "Ex nominatione dierum" - Obbligatorietà - "Ex numero" - Esclusione - Conseguenze sul termine di notificazione dell'appello. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE - In genere.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO
Nel computo dei termini processuali determinati ad "anni" e a "mesi" si applica il criterio dettato dall'art. 155 c.p.c., secondo il quale gli stessi si computano in base al calendario comune (calendario gregoriano) non "ex numero", bensì "ex nominatione dierum"; pertanto, qualora la parte sia onerata della notifica di un atto (nella specie d'appello) entro un termine decadenziale, tale incombente va effettuato mediante consegna dell'atto stesso all'ufficiale giudiziario entro il giorno del mese corrispondente a quello da cui il termine decorre.
Cod. Proc. Civ. art. 149 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 1 CORTE COST., Legge del 2009 num. 69 art. 58 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)