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Sez. 5 - , Ordinanza n. 15029 del 15/07/2020 (Rv. 658424 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO | Computo dei termini processuali mensili o annuali - "Ex nominatione dierum" - Obbligatorietà - "Ex numero" - Esclusione - Periodo feriale - Sospensione dei termini - Computo - Criteri - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658424-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO

Nel computo dei termini processuali mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c.p.c., si osserva, a norma degli artt. 155, comma 2, c.p.c., e 2963, comma 4, c.c., il sistema della computazione civile, non "ex numero" bensì "ex nominatione dierum", nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale; analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini: in tal caso, infatti, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., devono aggiungersi 46 giorni computati "ex numeratione dierum", ai sensi del combinato disposto degli artt. 155, comma 1, c.p.c. e 1, comma 1, della l. n. 742 del 1969 (nella formula vigente "ratione temporis"), non dovendosi tener conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Pertanto si verifica il doppio computo del periodo feriale nell'ipotesi in cui, dopo una prima sospensione, il termine iniziale non sia decorso interamente al sopraggiungere del nuovo periodo feriale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2963 com. 4, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)