Sez. L, Sentenza n. 8885 del 14/04/2010 (Rv. 613077 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI) | Nozione - Principio della causalità adeguata di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen. - Applicabilità in sede civile - Criteri - Conseguenze - Fattispecie in materia di responsabilità extracontrattuale del datore di lavoro in relazione all'infortunio subito dal lavoratore.
RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI)
In tema di responsabilità civile extracontrattuale, il nesso causale tra la condotta illecita ed il danno è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., in base al quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla scorta del quale, all'interno della serie causale, occorre dare rilievo solo a quegli eventi che non appaiono - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili; ne consegue che, ai fini della riconducibilità dell'evento dannoso ad un determinato comportamento, non è sufficiente che tra l'antecedente ed il dato consequenziale sussista un rapporto di sequenza, essendo invece necessario che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza possibile, alla stregua di un calcolo di regolarità statistica, per cui l'evento appaia come una conseguenza non imprevedibile dell'antecedente. (Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto non attribuibile in via esclusiva al datore di lavoro la responsabilità per i danni riportati dal lavoratore a seguito di infortunio sul lavoro - verificatosi a causa del distacco del cassone di un camion in stato di degrado che quest'ultimo stava tentando di riparare, in maniera imprudente ed in violazione di specifiche direttive aziendali - ritenendo che le colpe concorrenti dovessero essere graduate in via paritaria, per essere il pericolo sorto a causa dello stato di degrado del veicolo, ed essere sfociato in infortunio per l'avventata condotta dell'autista).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)