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Sez. 3, Sentenza n. 15895 del 07/07/2009 (Rv. 608952 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI) | Nozione - Principio della causalità adeguata di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen. - Applicabilità in sede civile - Criteri - Conseguenze - Fattispecie in tema di responsabilità extracontrattuale nei confronti di vettore.
Stato
decisa il 2009-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608952-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI)

In tema di responsabilità civile extracontrattuale, il nesso causale tra la condotta illecita ed il danno civile è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., in base al quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla scorta del quale, all'interno della serie causale, occorre dare rilievo solo a quegli eventi che non appaiono - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili; ne consegue che, ai fini della riconducibilità dell'evento dannoso ad un determinato comportamento, non è sufficiente che tra l'antecedente ed il dato consequenziale sussista un rapporto di sequenza, essendo invece necessario che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza possibile, alla stregua di un calcolo di regolarità statistica, per cui l'evento appaia come una conseguenza non imprevedibile dell'antecedente. (Nella specie, in virtù dell'enunciato principio, la Corte ha ritenuto insindacabile il rigetto, contenuto nella sentenza impugnata, della domanda di risarcimento dei danni di cui all'art. 2043 cod. civ., proposta nei confronti del vettore per la perdita di un piego che recava la dizione "stampati", sul rilievo che non era ragionevolmente opinabile che il vettore potesse, anche usando una straordinaria diligenza, supporre che nella busta non erano contenuti "stampati", ma "atti giudiziari" di estrema importanza, il cui mancato recapito aveva determinato la decadenza dell'impugnazione di una sentenza).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)