Sez. 1, Sentenza n. 2097 del 13/06/1969 (Rv. 341380 - 01)
FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE - CESSIONE DELLE AZIONI REVOCATORIE - LIMITI.*
FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE - CESSIONE DELLE AZIONI REVOCATORIE - LIMITI.*
Le azioni revocatorie che possono essere cedute all'assuntore del concordato sono tutte quelle proposte prima della sentenza di omologazione, anche se iniziate dopo la proposta di concordato.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 130, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 130, Legge Falliment. art. 124, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 124
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)