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Sez. 1, Sentenza n. 1349 del 10/05/1974 (Rv. 369429 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE - CESSIONE ALL'ASSUNTORE DEL CONCORDATO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369429-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE - CESSIONE ALL'ASSUNTORE DEL CONCORDATO - CONDIZIONI.*

Agli effetti dell'art 124, secondo comma, legge fallimentare un'Azione revocatoria puo ritenersi proposta (e quindi puo essere ceduta all' assuntore) quando essa sia stata giudizialmente contestata alla controparte prima del deposito in cancelleria della sentenza di omologazione del concordato, mentre non e sufficiente che essa fosse stata autorizzata dal giudice delegato gia prima della deliberazione della sentenza stessa. (V 2097'69, mass n 341380; 1808'65; 2457'58; 2515'57).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 124, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 124

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)