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Sez. 5, Sentenza n. 20219 del 13/10/2004 (Rv. 577689 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - PRESTAZIONI DI GARANZIE REALI O PERSONALI | Fideiussioni prestate da più persone, con atti separati, per un medesimo debitore ed a garanzia del medesimo debito - Enunciazione in unico decreto ingiuntivo - "Confideiussione" - Configurabilità - Conseguenze - Applicazione di un'unica imposta sulla somma garantita.
Stato
decisa il 2004-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577689-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - PRESTAZIONI DI GARANZIE REALI O PERSONALI

In tema di imposta di registro, nel caso di fideiussioni prestate - con atti separati - da più persone per un medesimo debitore ed a garanzia del medesimo debito, che siano poi enunciate in unico decreto ingiuntivo (riferito unitariamente al debitore principale ed ai garanti), si configura una "confideiussione" - che non richiede la contestualità nell'assunzione della garanzia -, con la conseguenza che i fideiussori sono solidalmente obbligati all'estinzione del debito, ex art. 1946 cod. civ., e che l'imposta si applica, con l'aliquota dello 0, 50 per cento, in unica soluzione sulla somma garantita, ai sensi dell'art. 43, primo comma, lett. f), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e dell'art. 6 (e relativa nota) della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. medesimo.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 43, DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 6, Cod. Civ. art. 1946

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)