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Sez. 1, Sentenza n. 2416 del 20/05/1989 (Rv. 462817 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI CHE CONTENGONO PIÙ DISPOSIZIONI - IN GENERE - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - PRESTAZIONI DI GARANZIE REALI O PERSONALI - CONFIDEIUSSIONE IN SENSO STRETTO O CUMULATIVA - IMPOSTA UNICA PROPORZIONALE COMMISURATA ALLA SOMMA GARANTITA - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462817-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI CHE CONTENGONO PIÙ DISPOSIZIONI - IN GENERE - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - PRESTAZIONI DI GARANZIE REALI O PERSONALI - CONFIDEIUSSIONE IN SENSO STRETTO O CUMULATIVA - IMPOSTA UNICA PROPORZIONALE COMMISURATA ALLA SOMMA GARANTITA - APPLICABILITÀ.*

In tema d'imposta di registro, anche prima del regime introdotto dall'art. 6 della tariffa all. A del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, l'atto, con il quale più soggetti prestino fideiussione, per lo stesso debito ed a favore dello stesso creditore, nella reciproca consapevolezza dell'altrui garanzia e con l'intento di obbligarsi congiuntamente (cosiddetta confideiussione in senso stretto o cumulativa), integra un solo negozio giuridico, produttivo di una molteplicità di vincoli derivati dalla medesima obbligazione e, pertanto, ai sensi e nel vigore dell'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, va sottoposto ad unica imposta proporzionale, commisurata alla somma garantita. (Conf 2594/88, mass n 458334; (Conf 8508/87, mass n 456036).*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 20 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 6, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)