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Sez. L, Sentenza n. 2964 del 15/05/1984 (Rv. 435010 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI DATORI E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - PROCEDURA EX ART. 7, PRIMO, SECONDO E TERZO COMMA, DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435010-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI DATORI E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - PROCEDURA EX ART. 7, PRIMO, SECONDO E TERZO COMMA, DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*

La procedura prevista dai primi tre commi dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 - che la Corte costituzionale, con sentenza n. 204 del 1982, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi in quanto interpretati nel senso della loro inapplicabilità ai licenziamenti disciplinari in Mancanza di un espresso richiamo ad opera della normativa legislativa, collettiva o validamente posta dal datore di lavoro - è in ogni caso applicabile, a seguito di tale pronuncia, ai soli licenziamenti disciplinari e non anche a quei licenziamenti per mancanze che dalla normativa collettiva (nella specie, C.C.n.L. 24 maggio 1957, per i lavoratori addetti alle aziende fabbricanti maglierie e calzetterie, reso efficace erga omnes con d.P.R. 28 agosto 1960 n. 1325) non siano inclusi tra le sanzioni disciplinari.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Contr. Coll. 24/05/1957, DPR 28/08/1960 num. 1325 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)