Sez. L, Sentenza n. 40 del 07/01/1986 (Rv. 443681 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) - DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - ESTENSIONE NEGOZIALE DELLA DISCIPLINA EX PRIMI TRE COMMI DELL'ART. 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - IRRILEVANZA - LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO - ASSOGGETTAMENTO ALLA PREDETTA DISCIPLINA - AMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) - DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - ESTENSIONE NEGOZIALE DELLA DISCIPLINA EX PRIMI TRE COMMI DELL'ART. 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - IRRILEVANZA - LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO - ASSOGGETTAMENTO ALLA PREDETTA DISCIPLINA - AMMISSIBILITÀ.*
A seguito della decisione n. 204 del 1982 della Corte costituzionale, non è più consentita alcuna discriminazione tra i casi in cui il licenziamento disciplinare è convenzionalmente assoggettato alla disciplina dei primi tre commi dell'art. 7 dello statuto dei lavoratori ed i casi in cui invece difetta tale estensione negoziale, dovendo in entrambe le ipotesi ritenersi applicabili le suddette Disposizioni. A tali Disposizioni rimane assoggettato anche per giusta causa o per giustificato motivo - fondato sulla violazione da parte del lavoratore delle obbligazioni contrattuali - che ontologicamente è da considerarsi di natura disciplinare, anche se non rientrante tra le sanzioni disciplinari elencate dalla normativa contrattuale collettiva, giacché rappresenta la massima reazione (di tipo sostanzialmente disciplinare) del datore di lavoro di fronte all'inadempimento del lavoratore. (Conf 1175/85, mass n 439296; (Conf 6579/83, mass n 431264, sulla prima parte; (Conf 5940/83, mass n 430770; (contra 3134/84, mass n 435182; (contra 2964/84, mass n 435010).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)