diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 7897 del 04/04/2014 (Rv. 630410 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO | Ripetizione di indebito - Inesistenza del titolo di pagamento - Portata - Diritto dell'assicuratore alla restituzione dell'indennizzo non dovuto - Natura di pagamento indebito - Conseguenze ai fini della prescrizione.
Stato
decisa il 2014-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630410-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO

Va qualificata come ripetizione di indebito, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., qualunque domanda avente ad oggetto la restituzione di somme pagate sulla base di un titolo inesistente, sia nel caso di inesistenza originaria, che di inesistenza sopravvenuta o di inesistenza parziale. Ne consegue che il diritto alla restituzione dell'indennizzo assicurativo, per la parte che l'assicuratore assuma di aver pagato in eccedenza rispetto al dovuto, è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale e non a quella breve di cui all'art. 2952 cod. civ., in quanto scaturente dall'indebito e non dal contratto di assicurazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)