Sez. L, Sentenza n. 7688 del 01/08/1990 (Rv. 468454 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - MANDATO DI PAGAMENTO - COMMUTAZIONE IN ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE - CONDIZIONE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - PRIMA CONSEGNA DEL TITOLO - NECESSITÀ - SPECIALE NORMATIVA SULLA CONTABILITÀ DI STATO - INAPPLICABILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - MANDATO DI PAGAMENTO - COMMUTAZIONE IN ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE - CONDIZIONE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - PRIMA CONSEGNA DEL TITOLO - NECESSITÀ - SPECIALE NORMATIVA SULLA CONTABILITÀ DI STATO - INAPPLICABILITÀ.*
Con riguardo alla disciplina dettata dall'art. 22 d.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696, recante il nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 (tra cui l'Inail) - norma che, nel disciplinare modalità particolari di Estinzione dei mandati di pagamento, prevede che gli enti possano disporre, su richiesta scritta del creditore e con espressa annotazione sui titoli, che i mandati di pagamento siano estinti mediante commutazione in vaglia cambiario o in assegno circolare, non trasferibile, all'ordine del creditore - l'Estinzione della obbligazione previdenziale dell'Inail a mezzo di assegno circolare intrasferibile, in luogo dell'adempimento, implica - pur in presenza della richiesta scritta dell'assicurato creditore diretta ad ottenere la commutazione del mandato di pagamento in titolo di credito - la consegna del titolo all'avente diritto, atteso che tale richiesta comporta la facoltà dell'ente debitore, consentita dal creditore, di eseguire una prestazione diversa da quella originaria, la quale - secondo la disciplina della datio in solutum posta dall'art. 1197 cod. civ. - si estingue solo quando la diversa prestazione sia eseguita; né a tal fine può soccorrere la speciale normativa sulla contabilità di stato, ancorché richiamata dal successivo art. 77 d.P.R. cit., la quale prevede la commutazione del credito - anche senza il consenso del creditore - in vaglia cambiari non trasferibili della banca d'Italia, sia perché essa non è estensibile ad enti pubblici diversi dallo stato, sia perché la natura meramente regolamentare del d.P.R. cit. Comporta che in nessun caso sia possibile una deroga alle norme del codice civile in tema di esatto adempimento delle obbligazioni. (V 1682/90, mass n 465649; (V 3945/89, mass n 463773).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1197, Legge 20/03/1975 num. 70 CORTE COST., DPR 18/12/1979 num. 696 art. 22, DPR 18/12/1979 num. 696 art. 77
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)