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Sez. 2, Sentenza n. 3933 del 22/09/1989 (Rv. 463773 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - IN GENERE - DISTRUZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO - RICOSTRUZIONE - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ACCESSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1989-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463773-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - IN GENERE - DISTRUZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO - RICOSTRUZIONE - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ACCESSIONE - CONSEGUENZE.*

Nell'ipotesi di distruzione totale di un edificio in condominio, venendo meno, per Mancanza dell'oggetto, sia i diritti reali esclusivi sulle singole porzioni immobiliari sia il condominio, residua un regime di comunione pro indiviso tra gli ex condomini sull'area di risulta in ragione dell'entità della quota a ciascuno di essi appartenente sull'edificio distrutto, con la conseguenza che, in caso di ricostruzione dell'edificio, anche se di volumetria superiore a quella del precedente (nella specie per realizzazione di una sopraelevazione), per il principio dell'accessione (art. 934 cod. civ.), ciascuno dei comunisti acquista la proprietà di una quota ideale di esso corrispondente a quella spettantegli sul suolo, a meno che gli effetti dell'accessione, prima del loro verificarsi, non siano esclusi o modificati in conseguenza di accordo tra le parti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1127, Cod. Civ. art. 1128

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)