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Sez. 6, Sentenza n. 21977 del 21/04/2008 Ud. (dep. 30/05/2008) Rv. 240365 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - IN GENERE | Inosservanza in appello del procedimento camerale - Nullità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-04-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240365-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - IN GENERE

Nell'ipotesi in cui il giudizio di primo grado si sia svolto nella forma del rito abbreviato, l'inosservanza in appello del procedimento in camera di consiglio non può comportare la nullità del giudizio, atteso che la celebrazione del medesimo in pubblico dibattimento garantisce maggiormente l'imputato rispetto al rito camerale e non comporta alcun pregiudizio del diritto della difesa.(Fattispecie relativa alla mancata indicazione nel decreto di citazione del riferimento al rito camerale che si sarebbe dovuto svolgere ai sensi dell'art. 601, comma secondo, cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 602 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)