diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8163 del 10/02/2015 Ud. (dep. 24/02/2015) Rv. 262593 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - IN GENERE | Giudizio di appello relativo a processo svoltosi in primo grado nella forma del giudizio abbreviato - Celebrazione in camera di consiglio - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-02-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262593-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - IN GENERE

Il giudizio di appello, relativo ad un processo svoltosi in primo grado con il rito abbreviato, deve essere celebrato nella forma del procedimento in camera di consiglio, anche nelle ipotesi in cui l'impugnazione avverso la decisione di primo grado concerne l'affermazione di penale responsabilità e l'imputato chiede la trattazione in pubblica udienza. (La Suprema Corte, in motivazione, ha precisato che nel testo dell'art. 599 cod.proc.pen., cui fa rinvio l'art. 443 comma quarto cod.proc.pen., non è prevista alcuna deroga alla celebrazione dell'udienza di secondo grado nella forma camerale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 443 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)