Sez. 1, Sentenza n. 31565 del 26/05/2004 Cc. (dep. 20/07/2004) Rv. 229847 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - REALI - impugnazioni - riesame - decisione - IN GENERE | Sequestro preventivo disposto dal g.i.p. - Contestuale autorizzazione condizionata alla prosecuzione dell'attività - Abnormità - Sussistenza - Ragioni.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - REALI - impugnazioni - riesame - decisione - IN GENERE
È abnorme il provvedimento con cui il Tribunale competente ex art. 324 cod. proc. pen. confermi l'ordinanza con la quale il g.i.p. abbia disposto il sequestro preventivo a termine di un impianto di trasformazione di materiale ferroso e contestualmente abbia autorizzato la prosecuzione dell'attività, condizionata alla prova dell'effettuazione di interventi tecnici idonei e all'esito di accertamenti sulla nocività esterna ed interna delle emissioni in atto, non spettando al g.i.p. la funzione di "guida" della cessazione delle conseguenze dell'illecito penalmente perseguito.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)