Sez. 3, Sentenza n. 19131 del 23/09/2004 (Rv. 577303 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA | Omessa pronuncia - Implicita decisione di rigetto - Configurabilità - Condizioni - Indissolubile connessione (presupposto e necessario antecedente logico o giuridico) con altra domanda, decisa - Conseguenze - Vizio di omessa pronuncia - Esclusione - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA
Non è configurabile il vizio di omessa pronuncia (art. 112, cod. proc. civ.) quando una domanda non espressamente esaminata debba ritenersi rigettata - sia pure con pronuncia implicita - in quanto indissolubilmente avvinta ad altra domanda che ne costituisce il presupposto e il necessario antecedente logico - giuridico, che sia stata decisa e rigettata dal giudice (Nella specie, la Corte ha ritenuto implicitamente rigettata la domanda di accertamento dell'invalidità dell'ipoteca iscritta su beni conferiti in fondo patrimoniale, in quanto il giudice di merito aveva esaminato e rigettato la domanda di accertamento del vincolo di inespropriabilità dei beni conferiti in detto fondo che di quella costituiva il necessario presupposto logico - giuridico).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)