Sez. U, Sentenza n. 1866 del 04/07/1973 (Rv. 364893 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - ESATTORIE DELLE IMPOSTE DIRETTE E CONSORZI ESATTORIALI - OBBLIGHI DELL'ESATTORE - IN GENERE - OBBLIGO DEL NON RISCOSSO COME RISCOSSO - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - SUSSISTENZA.*
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - ESATTORIE DELLE IMPOSTE DIRETTE E CONSORZI ESATTORIALI - OBBLIGHI DELL'ESATTORE - IN GENERE - OBBLIGO DEL NON RISCOSSO COME RISCOSSO - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - SUSSISTENZA.*
L'esattore delle imposte puo qualificarsi come contabile, essendo un agente incaricato, in virtu di una concessione-contratto, di riscuotere danaro di spettanza dello stato o di enti pubblici e del quale egli ha il maneggio nel periodo intercorrente tra la riscossione ed il versamento. Se e vero che l'esattore, essendo tenuto all'Obbligo del non riscosso per riscosso, non e tenuto, come gli altri agenti contabili, alla resa del conto per ottenere il discarico e, a chiusura dell'Esercizio, non viene a trovarsi nella posizione di debitore del carico corrispondente all'ammontare delle imposte iscritte nei ruoli, in quanto ha gia provveduto a versare, nel corso dell'Esercizio, alla prescritta scadenza, l'ammontare di tali imposte nelle casse degli enti pubblici impositori; e pur vero che egli puo trovarsi nella posizione di creditore, quando la riscossione di alcune delle quote anticipate non gli sia stata possibile, nonostante egli abbia adempiuto regolarmente a tutte le cure della riscossione. L'esattore ha, allora, diritto al rimborso di tali quote, che si dicono inesigibili, ed il relativo giudizio puo essere da lui promosso innanzi a quell'autorita che normalmente giudica della responsabilita contabile.*
Riferimenti normativi: Legge 15/05/1963 num. 858 art. 91
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)