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Sez. U, Sentenza n. 237 del 10/04/1999 (Rv. 525154 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Riscossione delle imposte - Cessazione della concessione esattoriale - Credito dell'esattore verso l'ente impositore - Rappresentato da saldo attivo della differenza tra l'importo effettivo e quello contabile dei tributi ancora da riscuotere - Relativa controversia - Anche soltanto concernente gli interessi moratori sul capitale già riscosso - Giurisdizione della corte dei conti - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525154-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI

L'esattore delle imposte può qualificarsi come contabile, essendo un agente incaricato, in virtù di una concessione contratto, di riscuotere danaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici e del quale egli ha il maneggio nel periodo compreso tra la riscossione ed il versamento. Ne consegue che, allorquando egli, cessato il rapporto concessorio ed assunta la concessione da parte di altro esattore, si venga a trovare nella posizione di creditore verso l'ente impositore, in conseguenza della emergenza di un saldo attivo a suo favore dalla differenza tra l'importo effettivo e quello contabile dei tributi ancora da riscuotere al momento della cessazione del rapporto, il giudizio per il pagamento di quanto dovutogli dall'ente, va promosso innanzi all'autorità che normalmente giudica della responsabilità contabile, cioè alla Corte dei Conti, deputata - in base alle norme degli artt. 13 e 44 del T.U. n. 1214 del 1934 ed alle successive di cui al d.P.R. n. 603 del 1973 ed al d.P.R. n. 858 del 1963, le quali non risultano abrogate dalla legge n. 657 del 1986 e dal successivo d.P.R. n. 43 del 1988 - alla verifica dei rapporti di dare ed avere tra esattore delle imposte ed ente impositore e del risultato contabile finale di detti rapporti, e ciò anche allorché la controversia, essendo già avvenuta la riscossione per la sorte creditoria quanto al capitale, riguardi la pretesa dell'esattore relativa agli interessi, poiché questi costituiscono un accessorio del credito principale, da esso promanando e ricollegandosi ad esso in via immediata e diretta, onde ne seguono la qualificazione, inserendosi, pertanto, in presenza di contestazione dell'amministrazione sulla loro esigibilità e sul loro ammontare, nel rapporto di dare ed avere tra l'esattore e l'amministrazione finanziaria e dovendo essere necessariamente contabilizzati.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. Legge 12/07/1934 num. 1214 art. 44 CORTE COST., DPR 15/05/1963 num. 858 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 603 CORTE COST., Legge 04/10/1986 num. 657 CORTE COST., DPR 28/01/1988 num. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)