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Sez. L, Sentenza n. 7098 del 01/12/1986 (Rv. 449186 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DISCIPLINA APPLICABILE - NORME DETTATE SPECIFICAMENTE PER ATTIVITÀ LAVORATIVE DIVERSE DA QUELLA SVOLTA ALLE DIPENDENZE DELL'IMPRENDITORE - APPLICABILITÀ - OPERAZIONI DI "IMBRACATURA" ESEGUITE NEI PORTI ALL'ALTEZZA DI TRE METRI - NORMATIVE DI RIFERIMENTO - INDIVIDUAZIONE.*
Stato
decisa il 1986-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449186-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DISCIPLINA APPLICABILE - NORME DETTATE SPECIFICAMENTE PER ATTIVITÀ LAVORATIVE DIVERSE DA QUELLA SVOLTA ALLE DIPENDENZE DELL'IMPRENDITORE - APPLICABILITÀ - OPERAZIONI DI "IMBRACATURA" ESEGUITE NEI PORTI ALL'ALTEZZA DI TRE METRI - NORMATIVE DI RIFERIMENTO - INDIVIDUAZIONE.*

Al fine dell'individuazione delle misure che, ai sensi dell'art. 2087 cod. civ., l'imprenditore (la cui iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con la tutela della salute garantita dall'art. 32 cost.) deve adottare, in quanto necessarie, secondo la particolarità del lavoro e l'esperienza, a salvaguardare l'integrità fisica del lavoratore, può farsi riferimento, ove sussista identità di ratio, anche a norme dettate specificamente per attività lavorative diverse da quella svolta alle dipendenze dell'imprenditore. Pertanto, in relazione alle operazioni di "imbracatura" eseguite nei porti, ai fini dell'accertamento della necessità della dotazione di apposite scale, ove tali operazioni siano da svolgere all'altezza di tre metri, il giudice deve assumere a criterio di riferimento la normativa disposta non solo dallo specifico regolamento del porto ma anche dagli artt. 17, 161 e 376 del d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 (sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro) nonché dall'art. 16 del d.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164 (sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni), che prescrive l'adozione di particolari precauzioni nei lavori eseguiti ad altezza superiore a due metri. (V 4318/76, mass n 383024).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Costituzione art. 41, Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 17, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 161, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 376, DPR 07/01/1956 num. 164 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)