Sez. 2, Sentenza n. 2628 del 26/04/1984 (Rv. 434641 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - MODALITÀ - IN GENERE - PRINCIPIO DELLA SODDISFAZIONE DEL BISOGNO DEL FONDO DOMINANTE COL MINORE AGGRAVIO DEL FONDO SERVENTE - CONTROVERSIE POSSESSORIE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - CRITERI UTILIZZABILI IN TALI CONTROVERSIE.*
SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - MODALITÀ - IN GENERE - PRINCIPIO DELLA SODDISFAZIONE DEL BISOGNO DEL FONDO DOMINANTE COL MINORE AGGRAVIO DEL FONDO SERVENTE - CONTROVERSIE POSSESSORIE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - CRITERI UTILIZZABILI IN TALI CONTROVERSIE.*
Il principio secondo cui la servitù, nel dubbio circa l'estensione e le modalità di Esercizio, deve intendersi costituita in modo da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minore aggravio del fondo servente (art. 1065 cod. civ.) è dettato esclusivamente per le controversie in cui si discuta dell'adeguamento dei limiti e del modo di Esercizio al titolo o al fatto costitutivo della servitù, ma non è applicabile alle controversie possessorie, nelle quali assume rilievo il potere di fatto, così come accertato attraverso gli elementi di prova e nelle quali, quindi, occorre fare riferimento al criterio dettato dall'art. 1066 cod. civ., dal momento che in campo possessorio è tutelato il possesso come stato di fatto e, perciò, la effettiva estensione dell'Esercizio di una servitù pure al di là di quanto richieda il criterio del contemperamento delle opposte esigenze del fondo dominante e di quello servente. (V 5340/82, mass n 423130; (V 3524/82, mass n 421503 e mass n 421504; (V 2982/74, mass n 371428).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1065, Cod. Civ. art. 1066
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)