Sez. 2, Sentenza n. 3524 del 10/06/1982 (Rv. 421504 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - MODALITÀ - CONFORMITÀ AL TITOLO - INTERPRETAZIONE - CRITERI - DIFFERENZA DALLA SERVITÙ PER USUCAPIONE.*
SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - MODALITÀ - CONFORMITÀ AL TITOLO - INTERPRETAZIONE - CRITERI - DIFFERENZA DALLA SERVITÙ PER USUCAPIONE.*
Nella servitù costituita in base a titolo negoziale, ove sussista dubbio circa la sua estensione o le modalità del suo Esercizio, deve ritenersi che essa sia stata costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante con il minore aggravio del fondo servente, senza che l'Esercizio concreto di tale servitù, cioè il suo possesso, possa assumersi per determinarne autonomamente l'estensione e le modalità di Esercizio, come accade, invece, per le servitù sorte per usucapione. (V 1631/79, mass n 397978; (V 5893/78, mass n 395716; (V 5495/78, mass n 395273).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1058, Cod. Civ. art. 1061, Cod. Civ. art. 1063, Cod. Civ. art. 1065
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)