Sez. 1, Sentenza n. 4522 del 21/10/1977 (Rv. 388127 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - NATURA DI AUTONOMO GIUDIZIO - RIDUZIONE DELL'INDENNITA - DOMANDA RICONVENZIONALE DELL'ESPROPRIANTE - NECESSITA - LIQUIDAZIONE DI MAGGIORE INDENNITA - ADOZIONE DI CRITERI DIVERSI - POTERE DEL GIUDICE - MANCATA IMPUGNAZIONE DEI CRITERI GIA ADOTTATI - IRRILEVANZA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - NATURA DI AUTONOMO GIUDIZIO - RIDUZIONE DELL'INDENNITA - DOMANDA RICONVENZIONALE DELL'ESPROPRIANTE - NECESSITA - LIQUIDAZIONE DI MAGGIORE INDENNITA - ADOZIONE DI CRITERI DIVERSI - POTERE DEL GIUDICE - MANCATA IMPUGNAZIONE DEI CRITERI GIA ADOTTATI - IRRILEVANZA.*
In materia di espropriazione per pubblica utilita, l'opposizione alla stima non si configura come un giudizio di impugnazione nel quale al giudice sia precluso il riesame delle questioni a lui non specificamente proposte, ma da luogo a un giudizio autonomo per la Determinazione dell'indennita di espropriazione, regolato dal principio generale della corrispondenza tra chiesto e pronunciato: pertanto il giudice, se non puo, in difetto di domanda riconvenzionale dell'espropriante, ridurre la misura dell'indennita fissata in via amministrativa, e libero, d'altra parte, di seguire criteri diversi da quelli adottati in Sede amministrativa nel procedere alla liquidazione dell'indennita nella maggior misura richiesta dall'opponente, ancorche questi criteri non abbiano formato oggetto di censura ad opera di alcuna delle parti.*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)