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Sez. 1, Sentenza n. 6454 del 05/12/1981 (Rv. 417276 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - NATURA - ADOZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI CRITERI DIVERSI DA QUELLI ADOTTATI DAI PERITI IN SEDE AMMINISTRATIVA E NON COSTITUENTI OGGETTO DI CENSURA - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1981-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417276-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - NATURA - ADOZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI CRITERI DIVERSI DA QUELLI ADOTTATI DAI PERITI IN SEDE AMMINISTRATIVA E NON COSTITUENTI OGGETTO DI CENSURA - LEGITTIMITÀ.*

In tema di indennità di espropriazione per pubblica utilità la opposizione alla stima effettuata in Sede amministrativa non configura un'impugnazione della stima medesima in ordine alla quale il giudice sia soggetto al principio "tantum devolutum quantum appellatum" e non possa, quindi, riesaminare questioni non specificamente proposte, ma dà luogo ad un autonomo giudizio per la Determinazione del valore del bene espropriato e della relativa indennità, sia pure nel rispetto del principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, onde il giudice è libero, al fine della decisione sulla domanda dell'opponente ed entro i limiti quantitativi della stessa, di adottare criteri diversi da quelli adottati dai periti in Sede amministrativa, ancorché questi criteri non siano stati oggetto di censura da parte dell'opponente. (Conf 4522/77, mass n 388127; (Conf 3144/75, mass n 377247).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)