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Sez. 6, Sentenza n. 1606 del 26/04/1995 Cc. (dep. 27/05/1995) Rv. 201525 - 01

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Appartenenti ad associazioni mafiose | Indizio di appartenenza - Certezza - Necessità - Riferimenti ad indizi di cui al procedimento penale - Possibilità e condizioni.
Stato
decisa il 1995-04-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201525-01

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Appartenenti ad associazioni mafiose

In tema di applicazione di misure di prevenzione, la pericolosità sociale non deve necessariamente essere formulata sulla base di prove occorrenti per la condanna penale, trattandosi di valutazione di carattere essenzialmente sintomatico, che, nell'ipotesi di sospetta appartenenza ad associazioni mafiose, può basarsi sulla utilizzazione di qualsiasi elemento indiziario. Ma affinché un soggetto possa ritenersi raggiunto da fondati sospetti di inserimento in una organizzazione criminale di tipo mafioso, tali da legittimare l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, è necessario che gli indizi siano di per sè certi, ossia rappresentati da circostanze oggettive, ed idonei a fondare un giudizio di qualificata probabilità di tale inserimento. Non può considerarsi certo un indizio già smentito in sede di accertamento penale. In ogni caso, pur potendo il giudice della prevenzione diversamente apprezzare, ai diversi fini del giudizio di pericolosità, la valenza dell'indizio, non può prescindere dal considerare gli eventuali accertamenti (positivi o negativi) emersi in sede penale e, comunque, non può ignorare l'esito dell'accertamento giurisdizionale penale, rifiutando l'acquisizione della relativa sentenza.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)