Sez. 3, Sentenza n. 15170 del 29/01/2003 Ud. (dep. 01/04/2003) Rv. 224456 - 01
ACQUE | Tutela dall'inquinamento - Attività di prelievo e campionamento dei reflui - Garanzie difensive - Individuazione.
ACQUE
In tema di disciplina degli scarichi, l'ispezione dello stabilimento industriale, il prelievo ed il campionamento delle acque reflue, le analisi dei campioni, configurano attività amministrative che non richiedono l'osservanza delle norme del codice di procedura penale stabilite a garanzia degli indagati e degli imputati per le attività di polizia giudiziaria, atteso che l'unica garanzia richiesta per le anzidette attività ispettive è quella prevista dall'art. 223 disp. att. cod. proc. pen. che impone il preavviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove si svolgeranno le analisi dei campioni.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 223, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 223, Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 59 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)